2. Sulla Commercializzazione dell’Olio d’oliva.
La Regolamentazione dell’Olio nasce con Finalità di tipo concorrenziale, ovvero al bene di determinare dei criteri omogenei A Livello Europeo per individuare le tipologie di olio rientranti nell’ambito di Applicazione del regime unitario di Prezzi e Aiuti. L’olio d’oliva, invero, possiede qualità organolettiche e nutritive Che Gli permettono di Avere un Mercato ad un prezzo relativamente ELEVATO, Tenuto Conto dei Costi di Produzione, RISPETTO alla maggior parte degli Altri Grassi Vegetali e dunque Particolare ATTENZIONE è stata posta al Suo Mercato RISPETTO Alle Altre tipologie di Alimenti.
Con il Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell’11 luglio 1991 ( “Relativo alle Caratteristiche degli oli d’oliva e degli oli di sansa d’oliva nonche Ai Metodi annuncio Essi attinenti”), MODIFICATO dal Regolamento (CE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013 Sono Stato Definito le Caratteristiche fisico-chimiche e le Modalità di Analisi chimica e organolettica VALUTAZIONE dei vari Tipi di Olio d’oliva e di sansa d’oliva. Cio Soprattutto al bene di individuare Chiaramente l’ambito di Applicazione di disciplina Già esistenti ma richiedenti Ulteriore implementazione per Settore merceologico (in primo Luogo il Regolamento n. 136/66 / CEE, recante regime delle Nazioni Unite Comune di Prezzi e Aiuti riferibili anche agi oli alimentari).
La Definizione delle Caratteristiche organolettiche degli oli vergini e dei Metodi di Valutazione delle stesse Comporta InOLTRE inevitabili risvolti organizzativi, in Quanto implica la Costituzione di Comitati di Assaggiatori selezionati ed esperti. Sul punto, la STESSA Direttiva ha Previsto un Termine per la Costituzione di Tali Comitati, ovvero Modalità di riconoscimento dei Comitati esistenti.
Oltre un Disposizioni Tali, il Regolamento (UE) n. 29/2012 della Commissione del 13 gennaio 2012 ha stabilito Regole per la Commercializzazione dell’Olio d’oliva, definendo, in conformita con le Altre Disposizioni vigenti, Specifiche in materia di Etichettatura (complementari A quelle previste Dalla Direttiva 2000/13 / CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000), nonche Previsioni di dettaglio con Riguardo Agli imballaggi e alla Pubblicità.
Con Particolare Riferimento Agli imballaggi, peraltro, trattandosi di un alimento Facilmente deteriorabile si prevedono Particolari cautele per garantirne l’Isolamento RISPETTO all’Ambiente esterno e la non Contaminazione dell’Olio Contenuto. La capienza Massima Prevista per ciascuna confezione e Di 5 litri se Destinati alla vendita al dettaglio, o Superiori AI 5 litri SE Destinati un Ristoranti, ospedali o collettività Simili (art. 2 del Regolamento). L’etichetta DEVE recare espressamente la differente categoria di olio (TRA olio extra vergine d’oliva, olio di oliva vergine, olio d’oliva composto da oli d’oliva raffinati e oli d’oliva vergini, Olio di sansa di oliva), nonche la Designazione dell’Origine.
In Italia, il Regolamento (CEE) n. 2568/91 (MODIFICATO dal Regolamento (CE) n. 299/2013), e Stato attuato dal Dm 23 dicembre 2013, il Che ha istituito un Sistema di Registrazione del Carico e dello scarico di oli ad uso Alimentare da parte di chiunque di PRODURRE , detiene o commercializza olio uno Scopo professionale o commerciale. Tali Registri Sono Tenuti con Modalità telematiche nell’ambito dei servizi del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN), Secondo le Disposizioni Contenute in manuali appositi. Gli Operatori ei commercianti di oliva Sono peraltro Tenuti ad iscriversi al SIAN e costituire e aggiornare un Fascicolo aziendale.
Con il Dm 18 giugno 2014 sono stati InOLTRE Definiti i “criteri e Modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini.