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6. Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva.

In tale contesto normativo si colloca la legge 9/2013 che ha lo scopo di integrare il quadro regolamentare al fine di intervenire in quei residui spazi di competenza riservati agli Stati membri per tutelare l’effettività delle indicazioni di origine.
A tal proposito viene innanzitutto introdotta, all’art. 1, una specificazione riguardante la presentazione dell’etichetta, laddove si legge che “l’indicazione di origine deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dagli altri segni grafici”, contribuendo, tale norma, alla finalità generale del reg. 1169/2011 di garantire un’etichettatura dei prodotti alimentari chiara, comprensibile e leggibile, a tutela della trasparenza dell’informazione e del diritto alla salute. È evidente la volontà del legislatore nazionale di protezione del contraente debole, destinatario di misure di riequilibrio per fronteggiare le diverse modalità di abuso alle quali può essere assoggettato, tra cui si può anche annoverare l’uso ingannevole di indicazioni geografiche.
In un’ottica specificatamente diretta alla salvaguardia del Made in Italy sono, invece, inquadrabili tutte quelle disposizioni, contenute nel capo I, volte a rendere più trasparente e rigorosa la procedura di valutazione dell’olio di oliva. L’obiettivo di implementare la competitività delle produzioni italiane, nonché garantire i consumatori attraverso una corretta informazione, emerge dalle molteplici disposizioni riguardanti l’etichettatura, la pubblicità ingannevole, le pratiche commerciali sleali e le regole concernenti le modalità ed i tempi di conservazione del prodotto.
Particolare rilevanza assumono le disposizioni di stampo punitivo in quanto la legge in commento introduce un nuovo delitto volto a sanzionare le indicazioni fallaci nell’uso del marchio avente ad oggetto olio vergine di oliva e dedica un intero capo al contrasto delle frodi alimentari.
Paradigmatico di quanto detto finora appare l’art. 4, concernente il divieto di pratiche commerciali ingannevoli, il quale, in conformità con quanto statuito dal Codice dei consumatori, offre una immediata tutela alla libertà di scelta del consumatore attraverso la previsione di un articolato sistema volto a reprimere prassi commerciali ingannevoli attraverso una semplificazione dell’onere probatorio.
La condotta ingannevole è tale quando la stessa sia idonea ad indurre il consumatore in errore, pertanto, assumono rilievo non solo le ipotesi di omissione di informazioni necessarie ma anche quelle in cui le notizie siano presentate in modo oscuro ovvero incomprensibile.

In entrambi i casi si tratta di specificazioni di quanto già previsto dal Codice del consumo agli artt. 21 e 22, in attuazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali.
In ragione della rilevanza attribuita all’indicazione di origine nelle informazioni trasmesse al consumatore, la disposizione nazionale introduce inoltre all’art. 5 una causa di decadenza del marchio per illiceità sopravvenuta in caso di segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini.
Tale disposizione, sebbene prima facie sembri introdurre una fattispecie contrastante con il diverso inquadramento normativo presente a livello europeo, a livello pratico è destinata a trovare applicazione esclusivamente in ipotesi relative alla presenza del nome di uno Stato sul marchio ovvero ad un’origine nazionale. Viceversa, infatti, qualora si tratti di marchi relativi ad aree geografiche di rilevanza regionale, riconducibili dunque necessariamente all’ambito dei segni distintivi DOP e IGP, la disciplina applicabile sarà quella delineata dall’art. 14 del reg. 1151/2012, a mente del quale si fanno salvi i marchi registrati in buona fede anteriormente alla registrazione delle denominazioni di origine.
È inoltre opportuno precisare che per l’integrazione della fattispecie in esame non è necessario che si verifichi un danno economico in capo al consumatore, essendo sufficiente la mera possibilità di alterazione della sua autonomia decisionale, in quanto “le norme a tutela del consumo delineano una fattispecie di pericolo, essendo preordinate a prevenire le possibili distorsioni delle iniziative commerciali nella fase pubblicitaria, prodromica a quella negoziale, sicché non è richiesto all’autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, essendo sufficiente la potenziale lesione della  loro libera determinazione”[1].
L’art. 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 9 vieta che possano costituire oggetto di registrazione come marchio di impresa i segni idonei ad ingannare il pubblico sulla provenienza geografica delle materie prime degli oli di oliva vergini. In caso di contravvenzione a tale divieto i marchi registrati decadono per illiceità sopravvenuta in violazione di quanto disposto dall’art. 26 del codice della proprietà industriale. In caso di decadenza di un marchio registrato per illiceità sopravvenuta, il titolare dello stesso ha l’obbligo di dare notizia dell’avvenuta dichiarazione di decadenza e dei motivi che ne hanno dato origine, a proprie spese, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e deve ritirare dal mercato i prodotti contrassegnati dal marchio entro un anno.
La valorizzazione degli oli campani inoltre non può prescindere dalla tutela generale del c.d. “Made in Italy”. Si tratta di un punto particolarmente delicato che è opportuno approfondire considerato che mediante il fenomeno dell’Italian sounding molti produttori stranieri utilizzano denominazioni o simboli capaci di ingenerare nel consumatore la convinzione che il prodotto acquistato provenga da aziende italiane, senza che ciò sia vero.
Va ricordato che per gli oli extravergini di oliva, di oliva vergini e di oliva ottenuti in Italia con oli in tutto o in parte di origine o provenienza da altri paesi, l’etichettatura deve riportare, con caratteri marcati in posizione di evidenza, una delle seguenti diciture a seconda del contenuto: “prodotto in parte con oli provenienti da …” con la specificazione della percentuale di oli di origine o provenienza da altri Paesi utilizzati, ovvero “prodotto totalmente con oli provenienti da …”, ed a seguire il nome del Paese o dei Paesi di provenienza. Rimane facoltativa e non obbligatoria la possibilità di aggiungere in etichetta l’indicazione della denominazione e dell’ubicazione dell’impianto di lavorazione.
Nonostante le pressioni italiane per l’inserimento in etichetta dell’indicazione esatta dello stabilimento di produzione, il Regolamento n. 1169/2011 dell’Unione europea sulle etichette alimentari  ha escluso tale informazione dall’elenco dei requisiti obbligatori.
Le indicazioni obbligatorie devono essere fornite nel campo visivo principale in modo che siano facilmente leggibili e comprensibili. Sotto il profilo della successione normativa tra fonti comunitarie ed interne, va anche ricordato che il regolamento di esecuzione UE n. 1335/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 ha modificato il regolamento di esecuzione UE n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell’olio d’oliva, così non è possibile prescindere da una lettura integrata di questi testi.
A ben vedere, il settore specifico dell’etichettatura degli oli di oliva presenta rispetto alla normativa generale alcuni aspetti particolari che è bene considerare. In questo settore non vi è solamente la necessità di garantire la trasparenza dell’informazione nei confronti dei consumatori, ma vi è anche l’esigenza di diversificazione dei prodotti rispetto all’origine geografica e rispetto al processo produttivo. In definitiva, oltre all’esigenza di tutela dei consumatori vi sono anche le esigenze di tutela dei produttori. Sebbene Nel processo produttivo potrebbe essere rilevante precisare la differenza tra il luogo di produzione delle olive e il luogo di trasformazione, per motivi di classificazione merceologica, il Codice doganale comunitario pone l’accento sull’importanza di richiamare il luogo dell’ultima trasformazione sostanziale. Nella medesima direzione, l’art. 26 del regolamento 1169/2011 dispone che l’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza non sia obbligatoria, a meno che l’omissione di tale informazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese di origine o al luogo di provenienza effettivo dell’alimento o comunque quando le informazioni contenute nell’etichetta e considerate nel loro insieme finiscano per indurre a pensare che l’alimento abbia un differente paese di origine o luogo di provenienza rispetto a quello reale.
L’indicazione di origine può quindi diventare un elemento di differenziazione e diversificazione dei prodotti, ma al contempo rischia di alimentare la preoccupazione del legislatore europeo che possa trasformarsi in un’indiretta valorizzazione dei prodotti di una particolare zona di produzione a discapito della libertà di circolazione delle merci. La tensione tra obblighi di correttezza e completezza dell’informazione da un lato e valorizzazione dell’origine dall’altro risulta particolarmente intensa proprio nella materia dell’etichettatura dell’olio di oliva. Per scongiurare tale pericolo l’Unione europea lascia ai paesi membri un potere normativo meramente residuale nella materia dell’etichettatura degli alimenti e da un opposto versante promuove l’opportunità di sganciare il collegamento automatico della valutazione della qualità del prodotto rispetto all’origine territoriale.
Ciò può essere meglio compreso se solo si considera che da un esame attento della normativa di derivazione europea, fermo restando quanto precedentemente precisato, il riferimento all’origine nazionale del prodotto o delle materie prime trova una giustificazione non tanto come motivo di valorizzazione in senso stretto del prodotto (che può essere garantita e riconosciuta soltanto dall’utilizzo delle classificazioni dop, igp, stg), ma come mera informazione sul luogo e sul paese preposto al controllo del processo produttivo.
Certamente, per gli oli di oliva la disciplina è più complessa rispetto ad altri prodotti, in quanto l’etichettatura include non solo il riferimento all’origine delle materie prime costituite dalle olive, ma anche del luogo di molitura cioè di trasformazione delle stesse. Sotto tale profilo, le regole dell’etichettatura dell’olio di oliva introducono ulteriori elementi di specificità che rendono questo comparto distinto rispetto ad altri.

Bibliografia

Albisinni F., La Commissione europea e l’etichettatura dell’olio di oliva, in Dir. Agr., 1998;

Albisinni F., Ma l’Europa è dalla parte dei consumatori? Il caso della legge sull’etichettatura dell’olio di oliva, in Dir. giur. agr. amb., 1999;
Albisinni F., Lavar la testa all’asino o la designazione d’origine dell’olio di oliva vergine ed extravergine, in Riv. dir. agr., 2001, I;
Albisinni F., L’origine dei prodotti alimentari, Torino, 2005;
Albisinni F., Anche per la Corte di Cassazione l’origine dell’olio è quella delle olive, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2006 fasc. 9, pt. 2;
Capelli F., La protezione giuridica dei prodotti agroalimentari di qualità e tipici in Italia e nell’Unione europea, in Dir. Comun. Scambi internaz., 2001;
Carretta E., La vendita diretta di olio sfuso tra regole degli scambi e difesa delle consuetudini commerciali, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2004 fasc. 6, pt. 2;
Canfora I., L’indicazione di origine sull’etichettatura degli alimenti tra informazione e valorizzazione. Il paradigma dell’olio di oliva, in Rivista di Diritto Agrario, 2013 fasc. 4, pt. 1;
Ciccone R. L., L’etichettatura dei prodotti alimentari: obblighi per le imprese e disciplina normativa, in Il Diritto dell’agricoltura, 2006 fasc. 1;
Conticelli M., Il procedimento europeo di registrazione delle denominazioni di origine protetta, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, fasc. 2;
Costato L., La protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e le attestazioni di specificità, in Riv. dir. agr., 1995;
Costato L., Il regolamento unico sull’organizzazione comune dei mercato agricoli. Capo IV “Regimi di aiuto” (Artt. 86-112), in Le Nuove leggi civili commentate, 2009 fasc. 1;
Costato L., Compendio di diritto alimentare, Padova, 2009;
Germanò A., Marchi comunitari di prodotti agroalimentari: una breve rassegna giurisprudenziale, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2009 fasc. 11;
Ferrucci N., L’ulivo come elemento tipico del paesaggio italiano, in La disciplina giuridica della filiera olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi, Milano 2014;
Gencarelli F., I segni distintivi di qualità nel settore agroalimentare e le esigenze del diritto comunitario, in Dir. Un. Eur. 2005, fasc. 1;
Germanò A., Corso di diritto agroalimentare, Torino, 2007;
Jannarelli A., La circolazione dei prodotti agricoli nella CEE: dal principio del mutuo riconoscimento alla tutela della qualità, in Riv. dir. agr., 1992;
Lamola L., Pubblicità ingannevole sull’olio di oliva, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2013 fasc. 3;
Lanzara O., La normativa sull’olio d’oliva nel diritto agroalimentare italo-comunitario, Torino 2014
Libertini M., L’informazione sull’origine dei prodotti nella disciplina comunitaria, in Riv. dir. ind., 2010, pag. 289, fasc. 6;
Martinez Gutierrez A., Sobre la viabilidad juridica de lasmarcasoleicolas de carácter geográfico – Sulla possibilità giuridica dei marchi oleari di origine geografica, in Rivista di Diritto Alimentare, 2010 fasc. 4;
Masini S., La qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini: la c.d. legge “salva olio”, in Rivista di Diritto Alimentare, 2013 fasc. 2;
Masini S., Liceità della concorrenza e origine dell’olio. Prassi economica ed esperienza sociale, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2006 fasc. 4, pt. 2;
Mazzanti E., Nuove disposizioni penali in materia di olio d’oliva: uso fallace di marchi, responsabilità dell’ente per frodi alimentari, sanzioni accessorie (L. 14/01/2013 n. 9 “Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini”), inLegislazione penale, 2013 fasc. 3, pp. 561 – 581;
Minelli M., La vendita di olio nel mercato elettronico: l’evoluzione della borsa merci telematica italiana, in La disciplina giuridica della filiera olivicolo-olearia tra problemi applicativi e spunti propositivi, atti del convegno (Firenze, 5 novembre 2013), Milano, 2014, 97 ss.
Perone G., Segni e denominazioni nel mercato agroalimentare, in Giust. civ., 2011, pag. 535, fasc. 12;
Puoti P., Etichettatura dei prodotti agro-alimentari: aspetti problematici, in Rivista di Diritto Agrario, 2003 fasc. 4, pt. 1;
Quaranta C., Concorrenza sleale, appropriazione di pregi e indicazione geografica, in Il Diritto industriale, 2006 fasc. 1;
Ricchiuti M., La configurabilità del riconoscimento concesso alle imprese confezionatrici di olio di oliva e gli effetti della eventuale revoca, in Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell’ambiente, 2004 fasc. 2, pt. 2;
[1]T.A.R. Roma, sez. I, 4 febbraio 2013, n. 1177, in Red. Amm. TAR, 2013, 2.