3. Presentazione e valorizzazione degli oli mediante portali web e vetrine on line. La Borsa Merci Telematica Italiana. Tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti oleari attraverso i sistemi informatici.
La presentazione di prodotti alimentari attraverso portali web e più specificatamente (per gli aspetti che interessano la presente indagine) l’esposizione in vetrine on line delle differenti qualità di oli classificati a seconda della particolare derivazione territoriale, se da un lato assicurano enormi vantaggi alle imprese produttrici, perché consentono di raggiungere un pubblico estremamente vasto, dall’altro versante potrebbero esporre i produttori ad alcuni rischi soprattutto nelle ipotesi di mancato rispetto delle norme che tutelano i consumatori e che regolano il settore dell’ecommerce. Ciò vale per quanto riguarda i problemi in tema di conclusione del contratto relativamente alle vendite on line, ma anche per quanto riguarda la diffusione di informazioni in rete sulla qualità dei singoli prodotti nelle ipotesi in cui non vi sia una piena corrispondenza rispetto alle dichiarazioni fornite attraverso il portale web.
È ovvio che in un periodo di crisi dei consumi e di contenimento generale delle spese, l’adozione di tecniche informatiche consente di eliminare eventuali costi di intermediazione, avvicinando il produttore al consumatore finale e consentendo a quest’ultimo di acquistare la merce a prezzi più bassi e di svolgere le transazioni economiche in modo assai più celere dei tradizionali strumenti di contrattazione. La rete è attualmente un enorme mercato globale, in cui si possono scambiare beni e servizi fra fornitori e consumatori[1], ma anche tra imprese. Coloro che operano in questo mercato senza frontiere potrebbero trovarsi a dover affrontare problemi sulla legge da applicare al contratto concluso on line, sul foro competente nelle ipotesi di controversie e su molti altri simili profili.
Il sito web deve consentire di identificare correttamente il titolare con nome, sede e partita IVA. Deve inoltre essere indicato un indirizzo di posta elettronica del titolare in modo che l’utente possa facilmente inviare richieste o altre osservazioni e devono essere indicati i prezzi e la descrizione dei beni commercializzati, precisando se gli importi debbano essere considerati comprensivi o meno di imposte e altri costi aggiuntivi.
Il diritto di recesso non si applica ai contratti riguardanti generi alimentari, beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati, prodotti audiovisivi o software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna, giornali, periodici e riviste (eccetto le ipotesi di contratti di abbonamento), ovvero ai contratti di servizi di alloggio per fini non residenziali, di trasporto, di ristorazione e relativi al tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di specifica esecuzione, nonché per le ulteriori ipotesi escluse dall’art. 59 del Codice del consumo.
Un programma moderno di tutela e valorizzazione degli oli non può prescindere in nessun modo dalla necessità di esaminare tali problematiche. Da quanto detto emerge chiaramente che nei contratti tra imprenditori (soprattutto se si tratta di vendite internazionali) risulterà particolarmente utile prevedere clausole che stabiliscano la legge applicabile e il foro competente, ovvero un patto commissorio che affidi la risoluzione della controversia ad un collegio arbitrale ovvero ad un altro mezzo di risoluzione delle controversie in via alternativa rispetto a quello giurisdizionale (ADR).
Nell’ambito delle regole del commercio elettronico internazionale occorre senza dubbio segnalare la Convenzione delle Nazioni unite sull’utilizzo delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali (United nations convention on the use of electronic communications in international contracts) che ha l’obiettivo di semplificare l’uso delle comunicazioni elettroniche nel commercio internazionale, assicurando che i contratti conclusi on line abbiano lo stesso grado di sicurezza di tutti gli altri. È ovvio che a tali forme di contrattazione si potrà applicare quanto stabilito dal Codice dell’amministrazione digitale sul valore giuridico del documento informatico e delle firme informatiche, soprattutto nelle ipotesi di necessaria sottoscrizione delle clausole vessatorie.
Ulteriori aspetti che occorre tenere ben presenti riguardano le norme sulla privacy che prevedono l’informativa e la raccolta del consenso sull’utilizzo dei dati personali, nonché le regole sull’applicazione dei cookies e sulla c.d. “profilazione” per ragioni di marketing aziendale.
Va segnalato in ultimo che tra le linee di intervento individuate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali sono menzionati oltre ai distretti rurali ed agroalimentari ed ai disciplinari integrati di filiera, anche la borsa merci telematica[2].
Il potenziamento della borsa merci telematica italiana è avvenuto attraverso l’approvazione del d.m. del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 dicembre 2000 relativamente l’autorizzazione alla negoziazione attraverso strumenti informatici; la legge 5 marzo 2001 n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”; il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57”; il d.m. del Ministero delle politiche agricole e forestali del 6 aprile 2006, n. 174 “Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici”;
Il Regolamento generale della Borsa Merci Telematica Italiana che è stato adottato con Delibera della “Deputazione Nazionale”[3] in data 11 gennaio 2007 ha istituito i Comitati di Filiera con il compito di predisporre i regolamenti speciali per ogni categoria di prodotto.
La negoziazione dei prodotti della sezione Piano di settore olivicolo oleario è contraddistinta come per gli altri prodotti da un sistema “d’asta uno a molti”, in cui ogni proposta è corredata da una scheda informativa telematica in cui è segnalata la quantità della partita di merce oggetto della compravendita, nonché le modalità di pagamento e adempimento contrattuale. Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento da parte dell’acquirente deve di solito essere effettuato entro trenta giorni a decorrere dal giorno della consegna, ritiro o spedizione della merce.
È certo che ai fini della valorizzazione dei prodotti oleari campani la piattaforma telematica deve essere considerata uno strumento fondamentale, in grado di assicurare un ampliamento delle possibilità di rete di business tra gli operatori.
A completamento di queste considerazioni va poi ricordato che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha conferito alla Borsa Merci Telematica Italiana il compito di realizzare un progetto per la valorizzazione dell’olio extravergine di oliva di origine italiana, sfruttando il canale Ho.Re.Ca. (Hotel restaurant Catering) che si contrappone rispetto ai retailers tradizionali di distribuzione organizzata.
Il regolamento CE n. 178/2002 ha sancito l’obbligo di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità degli alimenti. Si tratta di disposizioni che devono essere tenute ben presenti dagli operatori. Per tracciabilità intendiamo i meccanismi e le operazioni dirette all’individuazione di tutti i soggetti che intervengono nella produzione e commercializzazione di un prodotto agroalimentare, mentre per rintracciabilità intendiamo l’operazione diretta a ripercorrere all’indietro il percorso compiuto nella produzione in modo da esaminare le diverse fasi fino al punto di partenza.
Un utile supporto per realizzare e gestire in modo chiaro e completo la tracciabilità può sicuramente avvenire tramite la rete informatica. Tale strumento è in grado di consentire il controllo di ogni lotto e di monitorare tutte le fasi di realizzazione, confezionamento e conservazione. Quanto detto deve coordinarsi con quanto disposto dall’art. 16 della legge n. 9/2013 che disciplina l’obbligo di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale. In base a tale disposizione, allo scopo di garantire la piena rintracciabilità delle produzioni destinate al commercio e allo scopo di prevenire eventuali frodi, i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti devono costituire e aggiornare il fascicolo aziendale ed in mancanza di tale adempimento, la produzione non potrà essere destinata al commercio.
[1] Per le controversie che dovessero insorgere nell’ambito della contrattazione on line, qualora sussiste la giurisdizione del giudice italiano, la competenza spetterà al giudice di pace se la causa è relativa a beni mobili di valore non superiore a 5000 euro oppure al Tribunale ordinario in tutte le altre ipotesi. Il foro competente è di solito individuato nel luogo di residenza o di domicilio del convenuto (per le imprese occorrerà far riferimento alla sede, a uno stabilimento oppure al luogo in cui è presente un soggetto autorizzato a stare in giudizio per conto della parte interessata). In alternativa, è competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione controversa. Queste regole non si applicano però nei rapporti tra imprese e consumatori, perché in questi casi la domanda giudiziale dovrà essere proposta davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore.
[2] Le regole delle borse merci italiane erano contenute nella legge 20 marzo 1913 n. 272 in materia di borse di commercio e nel Regio Decreto del 4 agosto 1913, n. 1068. Soppresse durante il fascismo, le borse merci sono state ripristinate con legge 30 maggio 1950 n. 374. Con le nuove tecnologie, il modello delle borse merci è profondamente cambiato ed è stato sostituito dalla borsa merci telematica italiana. A mente dell’art. 8 del d.m. n. 174 del 2006 la Borsa Merci Telematica Italiana è amministrata dalla BMTI S.c.pa, una società consortile per azioni costituita dalle Camere di Commercio che ha il precipuo compito di gestione della piattaforma telematica della contrattazione, mentre la vigilanza è assicurata da un organismo pubblico nominato dal Ministro delle politiche agricole e forestali, denominato “deputazione nazionale” e formato da sette componenti: un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con funzione di presidente; un rappresentante dell’ISMEA; un rappresentante del Ministero delle attività produttive; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; tre rappresentanti designati dall’Unioncamere.
[3] Cfr. nota precedente.